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NUOVE MISURE PER LA GUIDA DEI VEICOLI E PATENTE A PUNTI.

Il proprietario del veicolo che non fornisce all'organo di polizia i dati personali
e della patente del conducente al momento della commessa violazione, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
250 a euro 1.000. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario
del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della
violazione, è riattribuito, previa istanza da parte dell'interessato, al titolare della
patente medesima. Le procedure da seguire per la riattribuzione dei punti
saranno stabilite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di
concerto con il Ministro dell'Interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore (22 settembre 2005) del decreto legge 21 settembre 2005,
n. 184. Sono queste le principali novità contenute nel decreto legge 21
settembre 2005, n. 184 "Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente
a punti" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2005. Il
provvedimento era stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre
scorso per adeguare la normativa vigente alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, con cui è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del nuovo Codice della strada, in
tema di omessa identificazione del conducente del veicolo che ha commesso
la violazione.


 
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