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SANZIONI ALLE COMPAGNIE AEREE PER RITARDI E DISSERVIZI

Entrano in vigore oggi, 21 marzo 2006, le disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69 (G.U. n. 54 del 6 marzo 2006). Le nuove regole sono applicabili solo se i passeggeri sono in partenza da uno Stato membro e valgono per tutti i voli, compresi i voli charter anche nel caso che siano inclusi nei pacchetti turistici "tutto compreso" (all inclusive). In particolare il provvedimento prevede che nei casi di negato imbarco e di cancellazione del volo il vettore aereo che viola le disposizioni e non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000; in caso di ritardo il vettore aereo è invece punito con la sanzione amministrativa da euro 2.500 ad euro 10.000.


 
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