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NUOVE NORME SULL'INAPPELLABILITA' DELLE SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO

Entra in vigore il prossimo 9 marzo la legge 20 febbraio 2006, n. 46 recante "Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento".
Con tale provvedimento, attraverso modifiche al codice di procedura penale, si rendono inappellabili le sentenze di proscioglimento ed anche quelle di condanna per le quali viene applicata la sola pena dell'ammenda. La nuova legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006, è volta infatti ad armonizzare il sistema alla previsione di cui al Protocollo 7, allegato alla Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di Strasburgo, secondo cui, dopo la sentenza di condanna, deve comunque essere prevista la possibilità di un ulteriore esame nel merito, che non è assicurata nell'attuale sistema processuale laddove, da un lato, il processo di secondo grado presenta natura documentale e, dall'altro, ad un'eventuale condanna in secondo grado può seguire solamente una
valutazione di legittimità in sede di Cassazione. Nel testo approvato è stato introdotto, tra l'altro, il caso di contraddittorietà della motivazione tra i vizi della sentenza riscontrabili dalla Cassazione.

 
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