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RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E DIRITTO ALLO STATUS SOGGIORNANTE DI LUNGO PERIODO

Il Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006 ha approvato, su proposta del Ministro per le Politiche europee, Emma Bonino, e del Ministro dell´Interno, Giuliano Amato, in via preliminare, due schemi di decreti legislativi concernenti l´attuazione delle direttive comunitarie sul diritto al ricongiungimento familiare (direttiva 2003/86/CE) e sul diritto allo status di cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (direttiva 2003/109/CE).
Le novità più importanti: il primo schema apporta le necessarie integrazioni al testo unico sull´immigrazione nella parte relativa ai ricongiungimenti familiari, il cui diritto viene esteso anche ai rifugiati. La richiesta di ricongiungimento può essere respinta solo per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato italiano o di un Paese con il quale l´Italia abbia firmato accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne. Non è più prevista per i figli minori la condizione di
familiari "a carico", potendosi tale requisito considerare implicito. Si introduce, invece, il requisito dell´idoneità dell´alloggio, nonché della idoneità igienico-sanitaria, eliminando una potenziale disparità di trattamento tra stranieri residenti in una Regione piuttosto che in un´altra. Il secondo schema riguarda i cittadini di Paesi terzi che, soggiornando regolarmente da almeno cinque anni in Italia, acquistano a determinate condizioni uno status giuridico particolare, con ulteriori diritti rispetto agli altri extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. I requisiti per ottenere lo status di "soggiornante di lungo periodo" sono: a) cinque anni di permesso di soggiorno come tempo minimo di permanenza regolare nel territorio dello Stato; b) reddito minimo non inferiore all'assegno sociale annuo. Nell´ipotesi in cui la richiesta dello status di "soggiornante di lungo periodo" sia presentata anche per i familiari è previsto l´ulteriore requisito dell´alloggio, la cui idoneità è da dimostrare attraverso la sua rispondenza ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l´edilizia residenziale pubblica,
nonché ai requisiti igienico-sanitari accertati dall´Unità sanitaria locale competente per territorio. Il permesso di soggiorno è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.


 
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