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Newsletter Anno IX n. 8 del 26 febbraio 2008
Ultime dal Governo

Scuole superiori: un tetto per il prezzo dei libri

Per i libri di testo di una quinta professionale non si potrà spendere più di 120-140 euro l'anno; 370 euro, invece, sarà la spesa massima di un alunno che frequenterà la terza classe di un liceo classico. È quanto prevede, fra l'altro, il decreto firmato il 22 febbraio scorso dal ministro della Pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni, con cui vengono fissati per l'anno scolastico 2008/2009 i tetti di spesa per i testi scolastici scelti dai docenti per ciascun anno di scuola secondaria superiore. Dal prossimo anno, quindi, il costo dell'intera dotazione libraria dovrà essere mantenuto entro i limiti massimi di spesa indicati nel decreto. Si tratta di una innovazione che viene incontro ai circa 2 milioni e 600 mila studenti che frequentano le scuole statali superiori e che potrà consentire alle loro famiglie di contenere, almeno in parte, le spese per l'istruzione dei propri figli. Il decreto prevede per ogni anno di corso e per ogni tipologia di scuola il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria entro la quale i docenti potranno operare le proprie scelte. Con i nuovi "tetti", alla luce del monitoraggio effettuato quest'anno, il 40 per cento delle classi delle scuole superiori dovrà abbassare l'importo complessivo della spesa per i libri. Il Ministero ha anche attivato un sistema di rilevazione delle adozioni dei libri di testo, in modo da poter tempestivamente controllare gli eventuali sforamenti dei limiti di spesa da parte delle scuole. Il mancato rispetto dei tetti di spesa sarà tempestivamente contestato alle scuole inadempienti.
Dossier su "Scuole superiori: un tetto per il prezzo dei libri"


RC auto: attestazione sullo stato di rischio

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (ISVAP) con il provvedimento n. 2590 dell'8 febbraio 2008, (Gazzetta ufficiale n.45 del 22 febbraio 2008), ha modificato il Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006, in materia di attestazione sullo stato del rischio dei contratti R.C. auto. Questi i punti salienti circa il concetto di "responsabilità". Le imprese di assicurazioni non possono applicare alcuna variazione di classe di merito senza aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno. Sempre ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, si stabilisce che, qualora non sia possibile accertare la "responsabilità principale", oppure, in via provvisoria in caso di liquidazione parziale -, la responsabilità sia computata pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti. La "responsabilità principale" - nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli - è la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità principale ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti. In presenza di "concorso di colpa paritario" nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini dell'eventuale peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri a carico dello stesso conducente.
Dossier su "RC auto: attestazione sullo stato di rischio"


Conferenza nazionale sulle cure primarie

Si è aperta il 25 febbraio 2008 a Bologna, con l'intervento del ministro della Salute, Livia Turco, la prima Conferenza nazionale sulle Cure primarie. Le "cure primarie" rappresentano il primo livello di contatto delle persone, della famiglia e della comunità con il Servizio Sanitario Nazionale e, ormai da più parti, viene riconosciuta la strategicità dei sistemi di assistenza primaria per garantire una più efficace presa in carico dei nuovi bisogni di salute e di assistenza. Tale scelta ha ispirato le principali politiche finora messe in campo e, non a caso, una delle parti più importanti del disegno di legge sulla qualità e la sicurezza del sistema sanitario nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso novembre, è rappresentata dalle norme che intervengono su questo terreno, a partire dal riordino dell'area della medicina generale, passando per una rinnovata attenzione per la prevenzione e la considerazione della salute come obiettivo da perseguire attraverso interventi intersettoriali. La Prima Conferenza nazionale sulle Cure primarie intende misurarsi con lo stato dell'arte, con un quadro di insieme di ciò che è stato già sperimentato nelle diverse Regioni, avendo cura di guardare a quanto si sta facendo a livello europeo.
Dossier su "Conferenza nazionale sulle cure primarie"


Casellario informatico degli operatori economici

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione n. 1/2008 del 10 gennaio, pubblicato sulla GU n. 42 del 19 febbraio 2008 n. 38, ha istituito presso l'Osservatorio le sezioni del "Casellario informatico", formato sulla base delle segnalazioni trasmesse dalle stazioni appaltanti. I dati in esso contenuti sono pubblicizzati a cura dell'Osservatorio. La Determinazione stabilisce la suddivisione in tre sezioni del Casellario informatico: in particolare, nelle sezioni riguardanti forniture e servizi sono inseriti, fra gli altri, i seguenti dati: - stato di liquidazione o cessazione di attività; - procedure concorsuali pendenti; - episodi di grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione dei contratti; - sentenza di condanna passata in giudicato; - notizie circa violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; - provvedimenti di esclusione dalle gare; - falsità nelle dichiarazioni in merito ai requisiti per la partecipazione alle procedure di gara. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Determinazione c'è l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all'Autorità di vigilanza, fra l'altro: - le esclusioni dalle gare di servizi e forniture; - i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, da annotare nel Casellario. Entro lo stesso termine le stazioni appaltanti hanno anche l'obbligo di comunicare all'Autorità di vigilanza le eventuali esclusioni dalle gare di servizi e forniture per ritardata od omessa comprova dei requisiti di ordine speciale.
Dossier su "Casellario informatico degli operatori economici"


Protezione del diritto d'autore

In vigore dal 5 marzo 2008 il DPR n. 275 del 29 dicembre 2007 (in GU n. 42 del 19 febbraio 2008) sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. In particolare l'art. 2 del DPR stabilisce che entro il termine di novanta giorni dall'effettuazione della vendita dell'opera d'arte o del manoscritto, i soggetti interessati presentano alla SIAE la dichiarazione contenente nome e domicilio del dichiarante, nome dell'autore del manoscritto o dell'opera venduta, il prezzo raggiunto nella vendita, il genere artistico dell'opera, nonché (se indicati nell'esemplare dell'opera o comunque a conoscenza del dichiarante), il titolo dell'opera e la data di creazione. Nel caso di arti figurative, le copie prodotte dall'autore o da lui autorizzate sono considerate come originali. La dichiarazione deve anche indicare se l'opera abbia o no segni distintivi particolari (come numero di stampa, data, firma). La SIAE, ricevuta la dichiarazione, ne restituisce copia al dichiarante con la data di ricezione. Entro il primo mese di ciascun trimestre la SIAE comunica per iscritto agli aventi diritto l'ammontare dei compensi resisi disponibili nel trimestre precedente e pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle dichiarazioni e delle vendite effettuate nel trimestre precedente. Dopo sessanta giorni dalla comunicazione la SIAE versa i compensi dovuti, detratta la provvigione di cui all'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Dossier su "Protezione del diritto d'autore"


2008: Anno internazionale delle Lingue

Con lo slogan "Languages matter!" ("Le lingue contano!"), l'UNESCO ha lanciato - giovedì 21 febbraio - a Parigi, l'Anno internazionale delle lingue 2008. Mediamente, infatti, ogni due settimane una lingua cessa di essere parlata. Nell'arco di poche generazioni, più della metà dei 7.000 idiomi al mondo rischia quindi di scomparire. Nella risoluzione 61/266 del 16 maggio 2007, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2008 Anno internazionale delle lingue al fine di promuovere l'unità nella diversità e la comprensione dei parametri internazionali attraverso il multilinguismo. L'occasione coincide con la Giornata internazionale della lingua madre lanciata nel 2000. L'UNESCO, che si occupa del coordinamento delle attività legate a tale ricorrenza, è chiamata ad intervenire per incoraggiare e sviluppare "politiche linguistiche regionali e nazionali coerenti che contribuiscano ad un uso appropriato ed armonioso delle lingue all'interno delle singole comunità". A New York, alcuni Uffici e Dipartimenti del Segretariato delle Nazioni Unite stanno organizzando una serie di campagne linguistiche per evidenziare le attività svolte all'interno del Segretariato stesso. Considerando che le informazioni diffuse nelle lingue locali hanno il più alto impatto sulla popolazione, la rete di 63 Centri di Informazione delle Nazioni Unite (UNIC) nel mondo si è resa protagonista di varie attività di comunicazione, volte ad evidenziare il lavoro dell'ONU nelle diverse lingue materne ed internazionali, fra cui la strutturazione dei propri siti web in cinque delle sei lingue ufficiali ONU (arabo, francese, inglese, russo, spagnolo) e in altre 29 lingue non ufficiali (fra cui l'italiano).
Dossier su "2008: Anno internazionale delle Lingue"

 
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